POS collegato al registratore telematico
Dal 1° gennaio 2026 lo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici — il POS, ma anche un’app o un software di pagamento — dev’essere «sempre collegato» a quello che memorizza i corrispettivi, e i dati dei pagamenti elettronici della giornata vanno trasmessi insieme ai corrispettivi. Lo dice oggi il comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, riscritto dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, commi 74-77).
Il collegamento non è un cavo
Nonostante il nome, non serve collegare fisicamente il POS alla cassa. Il provvedimento dell’Agenzia n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha scelto un’associazione sul portale: nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi, alla voce dei collegamenti, si abbina la matricola del registratore all’identificativo di ciascun POS. Il portale propone già i POS intestati all’esercente; quelli che non compaiono si inseriscono a mano.
| Caso | Entro quando |
|---|---|
| POS già attivi a inizio 2026 | 45 giorni dall’apertura del servizio sul portale (marzo 2026): il termine è scaduto ad aprile |
| POS nuovo, o cambio di POS o di registratore | dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento è disponibile, ed entro l’ultimo giorno lavorativo di quel mese |
Che cosa confronta l’Agenzia
Da una parte i pagamenti elettronici che il registratore memorizza: il
campo PagatoElettronico della chiusura giornaliera, alimentato da
ogni documento commerciale battuto come «elettronico». Dall’altra i pagamenti
che i gestori dei POS comunicano all’Agenzia. Se nella stessa giornata le carte
passate sono molte di più dei pagamenti elettronici battuti in cassa, qualcosa
non torna: o il documento commerciale non è stato emesso, o è stato battuto
come contanti.
Il secondo caso è il più frequente e il meno grave: il bar all’ora di punta, il cliente paga con la carta, in cassa si preme «contanti». L’incasso c’è ed è stato dichiarato, l’IVA è giusta; sbagliata è solo la forma di pagamento.
La franchigia del 5%
Per quegli errori il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026 (articolo 33) ha introdotto una franchigia: la sanzione non si applica se, fra il numero delle operazioni pagate elettronicamente registrate dal registratore e il numero dei pagamenti elettronici accettati, la discrepanza non supera il 5%. La franchigia vale sia per la sanzione sulla singola trasmissione sia per il conteggio delle violazioni ripetute che porta alla sospensione dell’attività. Il testo è stato inserito sia nel D.Lgs. 471/97 sia nel Testo unico delle sanzioni che lo sostituirà dal 2027.
La franchigia si misura sul numero delle operazioni, non sugli importi. Il file della chiusura giornaliera porta solo l’importo pagato elettronicamente, non quante sono le operazioni: il conto del 5% si fa con il dettaglio del registratore e l’estratto del POS, non con il file dei corrispettivi.
Le sanzioni
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| POS non collegato al registratore | da 1.000 a 4.000 euro | art. 11, c. 5, D.Lgs. 471/97 |
| pagamenti elettronici memorizzati o trasmessi male, se l’IVA è giusta | 100 euro per trasmissione, al massimo 1.000 euro a trimestre; niente, sotto il 5% | art. 11, c. 2-quinquies |
| incassi non memorizzati (l’IVA non torna) | 70% dell’imposta per ogni operazione, minimo 300 euro | art. 6, c. 2-bis e 4 |
| quattro violazioni in giorni diversi in cinque anni | sospensione dell’attività da 3 giorni a un mese; da uno a sei mesi oltre 50.000 euro | art. 12, c. 2 |
Il quadro completo, non solo quello del POS, sta nella pagina delle sanzioni.
Cosa ti dice Cartacorrispettivi
Per ogni giorno mostra contanti ed elettronico separati, e per le giornate dal 2026 segnala quelle con incassi ma nessun pagamento elettronico: non è detto che sia un errore — c’è chi incassa solo contanti — ma è il primo punto da confrontare con l’estratto del POS. Il foglio CSV ha una colonna per ciascuno dei due, così il confronto con l’estratto si fa in Excel, giorno per giorno.
Corrispettivi telematici · le sanzioni · riferimenti normativi